Modifiche e norme interpretative delle leggi 14 dicembre 1954, n. 1152 e 3 aprile 1958, n. 471
Art. 9
Gli effetti economici dei provvedimenti di cui alla presente legge avranno decorrenza dal 1 luglio 1962.
Testo vigente dal 19 febbraio 1962
Gli effetti economici dei provvedimenti di cui alla presente legge avranno decorrenza dal 1 luglio 1962.
Testo vigente dal 19 febbraio 1962
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1962-02-02;37~art9 · fonte del testo