Le disposizioni della presente legge si applicano alle pensioni liquidate e da liquidare. Salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 20 la presente legge avra' effetto con decorrenza dal 1 luglio 1962.
Testo vigente dal 11 settembre 1962
Le disposizioni della presente legge si applicano alle pensioni liquidate e da liquidare. Salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 20 la presente legge avra' effetto con decorrenza dal 1 luglio 1962.
Testo vigente dal 11 settembre 1962
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urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1338~art26 · fonte su Normattiva