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Le domande per ottenere i benefici previsti dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940, dalla legge 29 luglio 1949, n. 531, e dalla legge 28 dicembre 1952, n. 4436, sono valide anche se non sottoscritte da tutti gli interessati oppure se sottoscritte da persona diversa, non munita di regolare mandato, purche' l'interessato provveda a convalidare il mandato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 10 agosto 1962 al 22 dicembre 2008
