Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1962
Confronto con la versione in vigore dal 10 agosto 1962 al 22 dicembre 2008. 62 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Il secondo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940, e' sostituito dal seguente: "I lavori debbono essere iniziati entro il termine di mesi sei dalla data della suddetta comunicazione ed ultimati entro 24 mesi, salvo proroga, sia per l'inizio sia per l'ultimazione, che puo' essere concessa per giustificati motivi e per un periodo di non oltre due anni".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008 N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008 N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-07-18;1101~art3 · fonte del testo