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Il secondo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940, e' sostituito dal seguente: "I lavori debbono essere iniziati entro il termine di mesi sei dalla data della suddetta comunicazione ed ultimati entro 24 mesi, salvo proroga, sia per l'inizio sia per l'ultimazione, che puo' essere concessa per giustificati motivi e per un periodo di non oltre due anni".
Testo in vigore dal 10 agosto 1962 al 22 dicembre 2008
