Il terzo comma dell'art. 15 e' sostituito dal seguente: "Le operazioni con non soci, abbiano o non abbiano i caratteri di cui al primo comma, non possono eccedere il 25 per cento del totale dei depositi fiduciari raccolti dalla "Cassa". Allo stesso art. 15 e' aggiunto in fine il seguente comma: "Nelle "Casse" costituite nella forma di societa' a responsabilita' limitata il fido non potra' eccedere, ((salvo deroga)) autorizzata caso per caso dagli organi di vigilanza, il quinto del patrimonio per ogni singolo obbligato; a tal uopo quest'ultimo deve essere calcolato in base al capitale maggiorato del multiplo di garanzia piu' le riserve".

Testo vigente dal 27 settembre 1955

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 settembre 1955

Confronto con la versione in vigore dal 19 agosto 1955 al 27 settembre 1955. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… costituite nella forma di societa' a responsabilita' limitata il fido non potra' eccedere, salvo tolto: delega aggiunto: deroga autorizzata caso per caso dagli organi di vigilanza, il quinto del patrimonio per …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1955-08-04;707~art10 · fonte del testo