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Il numero 4) del primo comma dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, e' sostituito dal seguente: "4) primogenito o unico figlio di genitori viventi, dei quali uno affetto da infermita' permanente ed insanabile che lo renda inabile ad esplicare la sua abituale attivita' lavorativa, ovvero di padre vedovo o celibe o di madre vedova o nubile, purche' in tutti i casi, a causa della partenza alle armi dell'arruolato, la famiglia venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza;".
Testo in vigore dal 23 agosto 1991 al 9 ottobre 2010
