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Al primo comma dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri: "8) figlio unico convivente con genitori dei quali uno portatore di handicap che lo renda non autosufficiente o invalido civile affetto da mutilazione o invalidita' analoga a quelle per le quali e' previsto l'accompagnatore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;
- 9)unico fratello convivente di handicappato non autosufficiente;". La lettera b) del secondo comma dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e' abrogata.
Testo in vigore dal 23 agosto 1991 al 9 ottobre 2010
