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L'articolo 9 della legge 2 maggio 1984, n. 111, e' abrogato. Al primo comma dell'art. 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri: "10) primo o altro figlio maschio di genitore caduto in servizio o nello svolgimento di altra attivita' di lavoro subordinato o di deceduto per l'aggravarsi delle infermita' contratte per tali cause;

  • 11)primo o altro figlio maschio di genitore invalido per servizio o del lavoro di prima e seconda categoria".

Testo in vigore dal 23 agosto 1991 al 9 ottobre 2010

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 76/1994

    Ha colpito questo articolo
    10 marzo 1994

    Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, primo comma, numero 10, della legge 31 maggio 1975, n. 191 (Nuove norme per il servizio di leva), come integrato dall'art. 9, secondo comma, della legge 11 agosto 1991, n. 269 (Modifiche ed integrazioni agli artt. 21 e 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, all'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964…

    Art. 22 Nuove norme per il servizio di leva · Art. 9 Modifiche ed integrazioni agli articoli 21 e 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, ed all'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come sostituito dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, in materia di dispensa e di rinvio del servizio di leva · Art. 21 Nuove norme per il servizio di leva · Art. 7 Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1991-08-11;269~art9 · fonte del testo