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L'articolo 9 della legge 2 maggio 1984, n. 111, e' abrogato. Al primo comma dell'art. 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri: "10) primo o altro figlio maschio di genitore caduto in servizio o nello svolgimento di altra attivita' di lavoro subordinato o di deceduto per l'aggravarsi delle infermita' contratte per tali cause;
- 11)primo o altro figlio maschio di genitore invalido per servizio o del lavoro di prima e seconda categoria".
Testo in vigore dal 23 agosto 1991 al 9 ottobre 2010
