La lettera a) del primo comma dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e' sostituita dalla seguente: "a) presso i vinificatori per il trasferimento del vinello a distillerie e ad acetifici autorizzati, alla condizione che la vinellazione venga effettuata in locali che non siano comunicanti, anche attraverso cortili a qualunque uso destinati, con quelli in cui si detengono vini o mosti".
Testo vigente dal 3 maggio 1968
