Il terzo comma dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e' sostituito dal seguente: "E' vietato detenere negli acetifici e nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili a qualunque uso destinati, prodotti alterati per agrodolce o per girato o per fermentazione putrida, nonche' vinelli".
Testo vigente dal 24 ottobre 1970
