Il terzo comma dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e' sostituito dal seguente: "E' vietato detenere negli acetifici e nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili a qualunque uso destinati, prodotti alterati per agrodolce o per girato o per fermentazione putrida, nonche' vinelli".

Testo vigente dal 24 ottobre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-10-09;739~art15 · fonte su Normattiva