Il primo comma dell'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e' sostituito dal seguente: "Indipendentemente dalla applicazione delle sanzioni penali, per le infrazioni che comportano una pena detentiva o una pena pecuniaria superiore nel massimo a lire 500.000 ovvero una pena pecunaria proporzionale, le autorizzazioni o licenze devono essere revocate o sospese fino ad un anno dalle autorita' che le hanno rilasciate".
Testo vigente dal 3 maggio 1968
