Il primo comma dell'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e' sostituito dal seguente: "Indipendentemente dalla applicazione delle sanzioni penali, per le infrazioni che comportano una pena detentiva o una pena pecuniaria superiore nel massimo a lire 500.000 ovvero una pena pecunaria proporzionale, le autorizzazioni o licenze devono essere revocate o sospese fino ad un anno dalle autorita' che le hanno rilasciate".

Testo vigente dal 3 maggio 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;498~art14 · fonte su Normattiva