L'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e' sostituito dal seguente: "Le disposizioni degli articoli 84, 85 e 93 non si applicano al commerciante che vende o pone in vendita o comunque distribuisce per consumo i prodotti di cui al presente decreto in confezione originale, salvo che il commerciante stesso sia a conoscenza della violazione o che la confezione originale presenti segni di alterazione".

Testo vigente dal 3 maggio 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;498~art15 · fonte su Normattiva