1. L'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente: "Art. 58. - (Rinvio). 1. - Per le scuole e gli altri istituti educativi all'estero si applicano le specifiche disposizioni normative che ne disciplinano l'organizzazione e il funzionamento".
Testo vigente dal 21 maggio 2003
