1. All'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, il quinto comma e' sostituito dal seguente: "Ai fini dell'applicazione del quarto comma, si considera servizio all'estero anche quello prestato, previa autorizzazione dell'Amministrazione, presso organizzazioni internazionali o Stati esteri".
Testo vigente dal 21 maggio 2003
