L'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 e' autorizzato ad espropriare e ad assegnare gratuitamente ai comuni, nell'ambito dei piani di trasferimento totale o parziale degli abitati e con le stesse modalita' valevoli per le opere da realizzare nei piani stessi, le aree da destinare alle attrezzature che i comuni hanno deciso o decideranno di realizzare con i fondi raccolti per pubblica sottoscrizione dalla RAI-TV.

Testo vigente dal 16 febbraio 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-02-05;21~art18 · fonte su Normattiva