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All'articolo 11 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, sono aggiunti i seguenti commi: "Per gli abitati determinati ai sensi del presente articolo vengono compilati programmi di trasferimento a cura della commissione tecnica prevista dall'articolo 12. La commissione trasmette il programma al comune interessato, il quale esprime il proprio parere nel termine massimo di 20 giorni dalla data del ricevimento. Ove il comune non esprima il proprio parere entro il termine stabilito dal precedente comma, il programma e' sottoposto all'approvazione dell'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, previsto dal successivo articolo 16, il quale redige il progetto esecutivo. Nel progetto l'ispettorato generale medesimo indica la spesa preventiva necessaria per l'acquisizione degli immobili occorrenti per l'attuazione del programma. Il decreto di approvazione del progetto esecutivo equivale, a tutti gli effetti, a dichiarazione di pubblica utilita' e di indifferibilita' ed urgenza delle opere. L'ispettorato generale suddetto, dopo l'approvazione del progetto esecutivo ed anche prima della registrazione dell'atto da parte della Corte dei conti, potra' richiedere al prefetto l'occupazione di urgenza degli immobili occorrenti per l'attuazione dei programmi di trasferimento approvati: si applicano in tal caso gli articoli 71 e seguenti nella legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni. Alle conseguenti espropriazioni si provvede con la procedura di cui alla legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni. L'indennita' di espropriazione e' determinata dall'ufficio tecnico erariale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241". E' abrogato l'articolo 4 della legge 29 luglio 1968, n. 858.
Testo in vigore dal 16 febbraio 1970 al 1 agosto 1971
