Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 agosto 1971 al 1 gennaio 2002. Leggi il testo vigente →
All'articolo 11 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, sono aggiunti i seguenti commi: "Per gli abitati determinati ai sensi del presente articolo vengono compilati programmi di trasferimento a cura della commissione tecnica prevista dall'articolo 12. La commissione trasmette il programma al comune interessato, il quale esprime il proprio parere nel termine massimo di 20 giorni dalla data del ricevimento. Ove il comune non esprima il proprio parere entro il termine stabilito dal precedente comma, il programma e' sottoposto all'approvazione dell'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, previsto dal successivo articolo 16, il quale redige il progetto esecutivo. Nel progetto l'ispettorato generale medesimo indica la spesa preventiva necessaria per l'acquisizione degli immobili occorrenti per l'attuazione del programma. Il decreto di approvazione del progetto esecutivo equivale, a tutti gli effetti, a dichiarazione di pubblica utilita' e di indifferibilita' ed urgenza delle opere. L'ispettorato generale suddetto, dopo l'approvazione del progetto esecutivo ed anche prima della registrazione dell'atto da parte della Corte dei conti, potra' richiedere al prefetto l'occupazione di urgenza degli immobili occorrenti per l'attuazione dei programmi di trasferimento approvati: si applicano in tal caso gli articoli 71 e seguenti nella legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni. Alle conseguenti espropriazioni si provvede con la procedura di cui alla legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni. L'indennita' di espropriazione e' determinata dall'ufficio tecnico erariale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241". E' abrogato l'articolo 4 della legge 29 luglio 1968, n. 858. ((Al fine del pagamento delle indennita' di espropriazione degli immobili occorrenti per l'attuazione del programma, la proprieta' degli immobili stessi e la eventuale sussistenza di ogni altro diritto, peso ed onere di qualunque natura, viene dimostrata mediante dichiarazione resa, entro novanta giorni dalla data del provvedimento prefettizio che ordina la esecutorieta' del piano di espropriazione e senza pregiudizio delle facolta' di cui all'art. 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, dal richiedente e da quattro cittadini del luogo in cui e' sito l'immobile, alla presenza del segretario comunale o di altro pubblico ufficiale, che autentica le sottoscrizioni. Il pubblico ufficiale, all'atto dell'autenticazione, ammonisce chi sottoscrive sulla responsabilita' penale prevista per i casi di dichiarazioni mendaci. Sulla base della suddetta dichiarazione il pretore o il tribunale competenti per ragioni di valore ed aventi giurisdizione nel comune in cui trovasi l'immobile da espropriare, autorizzano il pagamento delle indennita' e dispongono, ove sia il caso, le speciali modalita' da osservarsi a garanzia del soddisfacimento di eventuali diritti reali di terzi, pesi ed oneri comunque gravanti sull'immobile ed a garanzia dell'Amministrazione espropriante per il caso che quest'ultima, entro il predetto termine di giorni novanta abbia manifestato, con propria comunicazione allo stesso giudice, l'intendimento di opporsi alla stima dell'Ufficio tecnico erariale. Nel caso in cui gli interessati non provvedano a presentare la suddetta dichiarazione nel termine stabilito, il pretore o il tribunale autorizzano il versamento delle indennita' nella Cassa pubblica dei depositi e prestiti. In seguito alla presentazione dei titoli giustificanti l'effettuato pagamento o il versamento nella Cassa depositi e prestiti, il prefetto pronuncia l'espropriazione ed autorizza l'occupazione dei beni. Entro due anni, dalla pronuncia dell'espropriazione, l'espropriato produrra' all'autorita' giudiziaria che ha autorizzato il pagamento la documentazione diretta a comprovare la liberta' e la legittimita' del dominio. Sulla base di tale documentazione, il pretore o il tribunale adotteranno, in favore di chi di ragione, i provvedimenti definitivi per la conferma dei pagamenti eseguiti e per lo svincolo delle somme eventualmente accantonate. Nel caso in cui l'espropriato non produca nel suddetto biennio la documentazione di cui al comma precedente, il pretore o il tribunale che hanno autorizzato il pagamento, disporranno che l'espropriato versi nella Cassa depositi e prestiti le somme percepite. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutte le espropriazioni da effettuarsi dall'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, anche se gia' iniziate, nonche' alle espropriazioni da effettuarsi dal Provveditorato alle opere pubbliche della Sicilia per la costruzione di ricoveri provvisori e relative opere di civilizzazione, anche se gia' iniziate)).
Testo in vigore dal 1 agosto 1971 al 1 gennaio 2002
