Modifiche ed integrazioni al trattamento economico e normativo vigente in materia di pensioni di guerra

Art. 2 — Assegno speciale annuo agli invalidi di la categoria con o senza assegno di superinvalidita

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[1]L'assegno speciale annuo, non riversibile, previsto dall'articolo 1 della legge 18 ottobre 1969, n. 751, e dall'articolo 2 della legge 28 luglio 1971, n. 585, e' stabilito nelle seguenti misure annue:

[2]tabella E - lettera A.................. L. 3.840.000 tabella E - lettera A-bis n. 1, n. 2, comma secondo, n. 3.................. L. 2.100.000 tabella E - lettera B.................. L. 1.380.000 tabella E - lettera C.................. L. 1.116.000 tabella F - lettera D.................. L. 1.020.000 tabella E - lettera E.................. L. 870.000 tabella E - lettera F.................. L. 720.000 tabella E - lettera G.................. L. 583.200 prima categoria senza assegno di superinvalidità.... L. 324.000

Testo in vigore dal 13 marzo 1975 al 22 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1975-03-01;45~art2 · fonte su Normattiva