Art. 110 — Assegno speciale annuo
Ai grandi invalidi provvisti di assegno di superinvalidita' di cui alla lettera A e alla lettera A-bis, numeri 1 e 3, della tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, spetta un assegno speciale annuo, non riversibile, rispettivamente di L. 1.500.000 e di L. 1.200.000. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 25 luglio 1975, n.361
1con decorrenza dal 1 gennaio 1975
La L. 25 luglio 1975, n.361, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "L'assegno speciale annuo non riversibile previsto dall'articolo 110 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e dall'articolo 3 della legge 26 aprile 1974, n. 168, e' stabilito nelle seguenti misure annue: tabella E - lettera A................ L. 3.840.000 tabella E - lettera A-bis n. 1, n. 2, comma secondo, n. 3........................ L. 2.100.000 tabella E - lettera B................ L. 1.380.000 tabella E - lettera C................ L. 1.116.000 tabella E - lettera D................ L. 1.020.000 tabella E - lettera E................ L. 870.000 tabella E - lettera F................ L. 720.000 tabella E - lettera G................ L. 583.200 prima categoria senza assegno di superinvalidita.. L. 324.000" Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che "I miglioramenti economici derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge, nonche' l'aumento dell'indennita' di assistenza e di accompagnamento previsto dal secondo comma dell'articolo 107 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato - approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 - come risulta modificato dal precedente articolo 3, sono corrisposti d'ufficio a decorrere dal 1 gennaio 1975".
Testo vigente dal 28 agosto 1975, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva