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I cittadini soggetti agli obblighi di leva per gli anni dal 1978 al 1981 residenti alla data del 6 maggio 1976 nei comuni delle province di Udine e di Pordenone, classificati danneggiati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, fruiscono delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 8 agosto 1977, n. 546. Decorso il termine di 15 mesi dalla data di presentazione della domanda di arruolamento nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, senza che l'arruolamento stesso abbia avuto luogo, i soggetti di cui al precedente comma sono collocati in congedo illimitato.
Testo in vigore dal 12 ottobre 1981 al 9 ottobre 2010
