All'articolo 9 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti: "La maggiorazione da attribuire ai candidati in possesso dei diplomi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma e' ridotta alla meta' se i predetti diplomi sono stati conseguiti con un punteggio inferiore a 45/60. I titoli di cui alle lettere a) e b) del secondo comma devono essere posseduti al 31 dicembre dell'anno di indizione del concorso". All'articolo 9 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, il terzo comma e' sostituito dal seguente: "A parita' di merito e' data la precedenza, nell'ordine, agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonche' ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di marina, al valor aeronautico o al valor civile, ai militari in servizio nel Soccorso alpino della Guardia di finanza alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso".

Testo vigente dal 4 marzo 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-14;201~art11 · fonte su Normattiva