1. Dopo l'articolo 12 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, e' aggiunto il seguente: "Art. 12-bis. - 1. Sono abrogati:
- a)la legge 25 luglio 1952, n. 1009, recante norme per la fecondazione artificiale degli animali;
- b)il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1958, n. 1256, recante norme di attuazione della legge 25 luglio 1952, n. 1009;
- c)la legge 3 febbraio 1963, n. 126, recante disciplina della riproduzione bovina;
- d)la legge 3 febbraio 1963, n. 127, recante norme per l'esercizio delle stazioni di fecondazione equina;
- e)il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1964, n. 1618, recante norme per l'esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 127. 2. L'articolo 4 della legge 11 marzo 1974, n. 74, e' abrogato. 3. L'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, e' abrogato".
Testo vigente dal 13 agosto 1999
