Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 28 febbraio 1961 il contributo previsto dal precedente articolo 2 e' commisurato Di parametri base indicati nelle allegate tabelle A e B. Per i due semestri successivi a tale data il coefficiente di variazione di cui ai medesimo articolo 2, sara' determinato in relazione alle commesse acquisite rispettivamente al 1 gennaio 1961 e al 1 luglio 1961, salvo quanto disposto dal quinto comma del precedente articolo 3. Ai cantieri navali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano gia' presentata domanda di ammissione ai benefici per la costruzione di navi che risultino oggetto di contratto di commessa gia' debitamente registrato, sono corriposti, in caso di favorevole accoglimento, i contributi nella misura gia' prevista dalla legge 17 luglio 1954, n. 522. Per le domande di ammissione ai benefici previsti dagli articoli 6, 7 e 8 della legge 17 luglio 1954, n. 522, presentate dai riparatori e dai costruttori di macchinari, che alla data di entrata in vigore della presente legge non siano state accolte, e' riconosciuto il corrispondente contributo nella misura gia' prevista dalla legge 17 luglio 1954, n. 522, nel caso in cui i relativi lavori vengano ammessi al benefici medesimi.

Testo vigente dal 4 maggio 1961

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1961-03-31;301~art12 · fonte del testo