Art. 11 — Contributo e termini per le costruzioni previste dalla legge 24 luglio 1959, n. 622
Le disposizioni contenute nell'articolo 5 della legge 17 luglio 1954, n. 522, continuano ad avere applicazione agli effetti della determinazione del contributo di cui all'articolo 44 della legge 24 luglio 1959, n. 622. Per i termini di inizio e compimento dei lavori di costruzione di cui al primo comma dell'articolo 48 dell'anzidetta legge 24 luglio 1959, n. 622, valgono le norme recate dal secondo, terzo e quarto comma dello articolo 8 della presente legge.
Testo vigente dal 4 maggio 1961
