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Il termine per l'espletamento delle operazioni di liquidazione dell'Ente autotrasporti merci (EAM), di cui all'articolo 6 della legge 18 marzo 1968, n. 413, e' stabilito al 30 giugno Qualora, decorso il termine di cui al comma precedente, la liquidazione non sia ancora completamente definita, il liquidatore sottopone il conto della sua gestione all'approvazione dei Ministri per i trasporti e l'aviazione civile e per il tesoro, accompagnato da una propria relazione e da una relazione del comitato di sorveglianza. Per le partite residue la liquidazione viene proseguita ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.
Testo in vigore dal 15 gennaio 1971 al 22 dicembre 2008
