Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1971
Confronto con la versione in vigore dal 15 gennaio 1971 al 22 dicembre 2008. 59 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Nel sesto comma dell'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 413, le parole: "riassorbibile con i successivi aumenti di stipendio a qualsiasi titolo dovuti", sono sostituite dalle seguenti: "riassorbibile con i successivi aumenti di stipendio a carattere generale nella misura di un terzo di ciascuno di essi". La disposizione del presente articolo ha effetto dal 1 luglio 1970.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1970-12-23;1139~art3 · fonte del testo