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Il commissario liquidatore dell'Ente autotrasporti merci (EAM), ovvero l'ufficio liquidazioni del tesoro, che dovesse proseguire la liquidazione, potranno, allo scopo di accelerare le operazioni, stipulare apposita convenzione con la organizzazione che, all'epoca, si trovera' a gestire il servizio TIR ovvero con altro soggetto idoneo, perche' si accolli la garanzia per tutti i carnets garantiti o emessi sia prima che dopo l'entrata in vigore della legge 18 marzo 1968, n. 413. La convenzione, che sara' soggetta a registrazione gratuita, dovra' essere previamente autorizzata dai Ministri per le finanze e per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con quello per il tesoro, e comportera' la liberazione della gestione commissariale per la liquidazione dell'EAM dalla garanzia di cui al comma precedente.
Testo in vigore dal 15 gennaio 1971 al 22 dicembre 2008
