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Nel sesto comma dell'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 413, le parole: "riassorbibile con i successivi aumenti di stipendio a qualsiasi titolo dovuti", sono sostituite dalle seguenti: "riassorbibile con i successivi aumenti di stipendio a carattere generale nella misura di un terzo di ciascuno di essi". La disposizione del presente articolo ha effetto dal 1 luglio 1970.
Testo in vigore dal 15 gennaio 1971 al 22 dicembre 2008
