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Nell'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 413, sono soppresse le parole: ", con diritto in ogni caso al solo trattamento indicato al comma precedente", ed e' aggiunto il seguente periodo: "Al personale destinato a prestare servizio presso la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, e attribuito un assegno mensile pari alla differenza tra la quota, compresa nell'assegno personale, di cui al precedente comma, relativa ai premi di rendimento mediamente fruiti nel triennio 1965-1967 e l'assegno di cui all'articolo 4, primo comma, sub articolo unico della legge 16 febbraio 1967, n. 14. Il trattamento globale non potra' essere in ogni caso superiore a quello fruito dal personale di pari grado e qualifica appartenente alla stessa Direzione generale".
Testo in vigore dal 15 gennaio 1971 al 22 dicembre 2008
