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Il primo comma dell'articolo 1 della legge 2 febbraio 1973, n. 7, e' sostituito dal seguente: "I titolari delle concessioni previste dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 327, per l'installazione e la gestione di impianti di riempimento e di travaso di gas di petrolio liquefatti, debbono avere la disponibilita' di serbatoi fissi aventi capacita' volumetrica non inferiore al 20 per cento della capacita' volumetrica complessiva di tutti i recipienti di proprieta' (bombole) risultanti dalle denunce periodiche presentate, ai sensi dell'articolo 4 della legge 21 marzo 1958, n. 327, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o al prefetto, a seconda della competenza, nonche' di quelli per i quali siano stati stipulati contratti di riempimento con terzi". Il quinto comma dell'articolo 1 della legge 2 febbraio 1973, n. 7, e' sostituito dal seguente: "Per le imprese titolari di piu' concessioni rilasciate ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 327, ai fini della determinazione del rapporto di cui al primo comma del presente articolo tra capacita' volumetrica dei serbatoi fissi e capacita' complessiva dei recipienti da riempire, si fa riferimento alla capacita' totale di tutti i serbatoi fissi esistenti in tutti i depositi, raffinerie e impianti petrolchimici di proprieta' della concessionaria o appartenenti a societa' collegate o dalla medesima controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216".
Testo in vigore dal 18 ottobre 1985 al 30 marzo 2006
