Art. 7
Provvedimento abrogato dal d.lgs 22 febbraio 2006, n. 128.
Abrogato dal 30 marzo 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs 22 febbraio 2006, n. 128.
Abrogato dal 30 marzo 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 16 aprile 1958 al 30 marzo 2006. 108 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Chiunque esegue le operazioni di riempimento fuori degli impianti adibiti a tale scopo, o riempie recipienti senza l'osservanza delle modalita' prescritte all'art. 3, ovvero trascorso il termine massimo di sei mesi previsto dall'articolo precedente continua a gestire gli impianti di gas di petrolio liquefatti senza aver richiesto la concessione di cui all'art. 1, e' punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000. Alla stessa pena soggiace chiunque riempia o faccia, riempire recipienti con gas di petrolio liquefatti aventi tensione di vapore superiore a quello del gas indicato dalla punzonatura apposta sui recipienti medesimi dal collaudatore.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS 22 FEBBRAIO 2006, N. 128
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-21;327~art7 · fonte del testo