Provvedimento abrogato dal d.lgs. 22 febbraio 2006, n. 128.
Abrogato dal 30 marzo 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 22 febbraio 2006, n. 128.
Abrogato dal 30 marzo 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1973
Confronto con la versione in vigore dal 15 febbraio 1973 al 30 marzo 2006. 71 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I distributori di gas di petrolio liquefatti in bombole possono detenere nei loro negozi solo recipienti contenenti gas di petrolio liquefatti posti in commercio da imprese che abbiano ottemperato agli obblighi assicurativi previsti nella presente legge. Devono altresi' disporre di un deposito o di un reparto separato per ogni marca di gas secondo le modalita' da stabilirsi nel regolamento di applicazione della presente legge, tenuto conto del numero delle bombole depositate.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 22 FEBBRAIO 2006, N. 128
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1973-02-02;7~art7 · fonte del testo