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L'articolo 8 della legge 2 febbraio 1973, n. 7, e' sostituito dal seguente: "Chiunque detenga recipienti per i gas di petrolio liquefatti di capacita' non inferiore a sedici litri deve restituire alle imprese distributrici, anche tramite il venditore, le bombole vuote nonche' quelle piene eccedenti il numero degli apparecchi di utilizzazione nella quantita' massima prevista dal decreto ministeriale 23 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 28 novembre 1972. L'utente, per ogni recipiente contenente gas di petrolio liquefatto, venduto ai sensi dell'articolo 6 della presente legge, deve essere in possesso della quietanza di cauzione. E' fatto obbligo ai distributori di ricevere le bombole di cui al primo comma, anche se provenienti da altro distributore". Agli adempimenti previsti dal primo capoverso del comma precedente si deve provvedere entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 18 ottobre 1985 al 30 marzo 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-10-01;539~art5 · fonte del testo