Dopo il primo comma dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1982, n. 270, e' inserito il comma seguente: "L'articolo 79, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, si deve intendere nel senso che, per i comandi disposti presso enti o associazioni aventi personalita' giuridica, la spesa per le retribuzioni spettanti al personale comandato rimane a carico del bilancio dello Stato". Allo stesso modo e' da intendere l'articolo 14, decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, per la spesa relativa alle retribuzioni spettanti al personale utilizzato presso istituzioni, enti ed associazioni, diversi dagli organi dell'amministrazione scolastica.

Testo vigente dal 18 luglio 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-07-16;326~art11 · fonte su Normattiva