Ai fini della partecipazione ai concorsi da indire in applicazione dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, si prescinde dal limite massimo di eta' previsto dalle vigenti disposizioni. Ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici che saranno indetti in applicazione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, si prescinde, in prima applicazione, a favore del personale di concetto di segreteria che abbia prestato servizio in qualita' di supplente annuale successivamente alla data di entrata in vigore della legge 20 maggio 1982, n. 270, dal limite massimo di eta' previsto dalle vigenti disposizioni.

Testo vigente dal 18 luglio 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-07-16;326~art12 · fonte su Normattiva