Chi si iscrive alla Cassa con decorrenza successiva al compimento del quarantesimo anno di eta' puo' ottenere i benefici di cui al comma 2 con il pagamento di una speciale contribuzione, pari al doppio dei contributi minimi, soggettivo ed integrativo, dell'anno di presentazione della domanda, per ciascun anno a partire da quello di compimento del trentanovesimo anno di eta' fino a quello anteriore alla decorrenza dell'iscrizione, entrambi inclusi. I benefici per chi si avvale della facolta' di cui al comma 1 sono i seguenti:

  • a)per le pensioni di inabilita' o invalidita', l'iscrizione si considera avvenuta in data anteriore al compimento del quarantesimo anno di eta', ai soli fini di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge; devono pero' sussistere tutte le altre condizioni richieste, ivi compreso il compimento degli anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa previsti nella citata lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge n. 576 del 1980;
  • b)per la pensione indiretta, l'iscrizione si considera avvenuta in data anteriore al compimento del quarantesimo anno di eta', ai soli fini del comma 4 dell'articolo 7 della citata legge n. 576 del 1980, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge; devono pero' sussistere tutte le altre condizioni richieste, ivi compreso il compimento degli anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa previsti nel comma 3 del citato articolo 7 della legge n. 576 del 1980;
  • c)per la pensione di vecchiaia, gli anni per i quali e' stata pagata la contribuzione di cui al comma 1 valgono al solo fine di completare l'anzianita' minima necessaria per acquistare il diritto a tale pensione. La facolta' prevista nel comma 1 si esercita, a pena di decadenza, mediante offerta della speciale contribuzione contestualmente alla domanda di iscrizione e mediante pagamento da eseguire nei modi stabiliti dal terzo comma dell'articolo 18 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come modificato dall'articolo 10 della presente legge, e nel termine di sei mesi dalla comunicazione dell'accoglimento della domanda. Su richiesta dell'interessato, la ginta esecutiva puo' concedere per il pagamento una dilazione rateale non superiore a tre annualita', con l'aggiunta degli interessi nella misura prevista dal quarto comma del citato articolo 18 e con riscossione a mezzo di ruoli ai sensi del sesto comma dello stesso articolo 18. Fino al termine perentorio del 31 dicembre dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, chi si e' iscritto alla Cassa con decorrenza successiva al compimento del quarantesimo anno d'eta' puo' presentare domanda per ottenere i benefici di cui al comma 2, offrendo la speciale contribuzione prevista nel comma 1 per ciascun anno a partire da quello di compimento del trentanovesimo anno di eta' fino a quello anteriore all'anno di decorrenza dell'iscrizione, entrambi inclusi. Per il pagamento si osservano le disposizioni del comma 3, compresa quella sulla possibile rateazione.

Testo vigente dal 20 febbraio 1992

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1992-02-11;141~art14 · fonte su Normattiva