Art. 58

[1]Art. 35 R. decreto 25 giugno 1926, n. 1149.

[2]Agli ufficiali giudiziari in servizio prima del 12 dicembre 1907, che non si siano avvalsi della facolta' di iscriversi alla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari concessa dall'art. 2 della legge 12 dicembre 1907, n. 754, e dall'art. 3 della legge 2 luglio 1912, n. 675, e siano stati iscritti obbligatoriamente alla Cassa stessa dal 1° gennaio 1924, se essi erano in servizio al 12 luglio 1926 o cessarono dal Servizio dopo il 1° gennaio 1924 senza avere usufruito dei benefici dell'art. 2 del R. decreto-legge 1° maggio 1924, numero 652, e' concesso il riconoscimento degli ultimi anni di servizio prestati anteriormente al 1° gennaio 1924 fino al limite di anni 18.

[3]Il premio di riscatto relativo a tale riconoscimento e' dato dal capitale accumulato corrispondente ai due terzi dei contributi complessivi di cui al precedente art. 13, ridotto del 40 per cento, per un periodo di tempo eguale a quello riconosciuto e determinato secondo le norme di cui all'allegato D del presente testo unico.

[4]L'intero premio per tale riconoscimento e' corrisposto dal Ministero di grazia e giustizia insieme con gli interessi composti al saggio legale a decorrere dal 1° gennaio 1924 fino alla data dell'effettivo versamento.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;2312~art58 · fonte su Normattiva