L'importo per provvedere alla assistenza ordinaria di cui all'articolo 17, comma 2, e' fissato nella misura annua dell'1 per cento delle entrate correnti iscritte nel bilancio di previsione della Cassa. Gli importi per l'assistenza straordinaria di cui all'articolo 17, comma 3, per le assistenze indennitarie di cui all'articolo 18, e per le altre provvidenze di cui all'articolo 19, non possono superare globalmente la misura annua dell'1 per cento delle entrate correnti iscritte nel bilancio di previsione della Cassa.

Testo vigente dal 20 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-11;141~art16 · fonte su Normattiva