Art. 19 — Altre provvidenze
Il comitato dei delegati della Cassa, su proposta del consiglio di amministrazione, puo' disporre l'erogazione, da parte della Cassa, di altre provvidenze quali borse di studio, contributi funerari od altro, a favore di categorie che siano comprese fra quelle elencate nelle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 17.
Testo vigente dal 20 febbraio 1992
