Art. 21 — Previdenza integrativa
Tra gli scopi istituzionali della Cassa rientra la gestione di forme di previdenza integrativa nell'ambito delle disposizioni generali derivanti da leggi e regolamenti. L'esercizio delle attivita' relative alla gestione di forme di previdenza integrativa deve essere effettuato sulla base di bilanci annuali di previsione e consuntivi separati da quelli afferenti agli altri fondi amministrati.
Testo vigente dal 20 febbraio 1992
