Tra gli scopi istituzionali della Cassa rientra la gestione di forme di previdenza integrativa nell'ambito delle disposizioni generali derivanti da leggi e regolamenti. L'esercizio delle attivita' relative alla gestione di forme di previdenza integrativa deve essere effettuato sulla base di bilanci annuali di previsione e consuntivi separati da quelli afferenti agli altri fondi amministrati.

Testo vigente dal 20 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-11;141~art21 · fonte su Normattiva