Art. 5 — Contributo soggettivo
Il terzo comma dell'articolo 10 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come modificato dall'articolo 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175, e' sostituito dal seguente: "Il contributo di cui ai commi precedenti e' dovuto anche dai pensionati che restano iscritti all'albo dei procuratori o degli avvocati o all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; ma l'obbligo del contributo minimo e' escluso dall'anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione, e il contributo e' dovuto in misura pari al 3 per cento del reddito dell'anno solare successivo al compimento dei cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione".
Testo vigente dal 20 febbraio 1992
