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Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' istituita la commissione centrale per l'esame dei ricorsi degli agenti di affari in mediazione e per la definizione delle materie e delle modalita' degli esami di cui all'articolo 2. La commissione centrale e' nominata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed e' composta da:
- a)un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la presiede;
- b)un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
- c)un rappresentante delle regioni, designato dalla commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;
- d)un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;
- e)un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
- f)un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
- g)tre membri designati rispettivamente dalle organizzazioni piu' rappresentative, a livello nazionale, del commercio, dell'agricoltura e dell'industria;
- h)un rappresentante delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura designato dalla Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- i)sette rappresentanti dei mediatori scelti tra le persone designate dalle associazioni sindacali nazionali di categoria, per i mediatori immobiliari e per gli agenti merceologici. La commissione dura in carica quattro anni; i membri svolgono il loro incarico in forma gratuita e possono essere riconfermati. La commissione nomina al suo interno un vicepresidente; le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per ciascun componente effettivo della commissione e' nominato un membro supplente con gli stessi criteri stabiliti per la nomina dei membri effettivi.
Testo in vigore dal 9 febbraio 1989 al 12 agosto 2006
