Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi

Art. 6 — Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi

E' istituita, presso il Ministero dell'interno, la commissione consultiva centrale delle armi. La commissione si compone di un presidente, di due rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno della Polizia di Stato, di due del Ministero della difesa, di cui uno dell'Arma dei carabinieri, di cinque del Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato, di cui quattro in rappresentanza dei settori economici interessati, su designazioni plurime delle associazioni di categoria piu' rappresentative, di uno del Ministero del commercio con l'estero, di due del Ministero delle finanze, di cui uno della direzione generale delle dogane e l'altro del Corpo della guardia di finanza, di tre esperti in materia balistica e di un esperto in armi antiche, artistiche, rare o comunque di importanza storica. 11 Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario della direzione generale della pubblica sicurezza. Il presidente e i componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro per l'interno, durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. Per ciascun componente effettivo e' nominato un supplente. In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne esercita le funzioni il componente effettivo annualmente delegato dal presidente; in caso di assenza o di impedimento dei componenti effettivi, ne fanno le veci i supplenti. La commissione esprime parere obbligatorio sulla catalogazione delle armi prodotte o importate nello Stato, accertando che le stesse, anche per le loro caratteristiche, non rientrino nelle categorie contemplate nel precedente articolo 1, nonche' su tutte le questioni di carattere generale e normativo relativo alle armi e alle misure di sicurezza per quanto concerne la fabbricazione, la riparazione, il deposito, la custodia, il commercio, l'importazione, l'esportazione, la detenzione, la raccolta, la collezione, il trasporto e l'uso delle armi. 11

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608

11

Il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608, nel modificare gli articoli 1 e 2 della L. 16 luglio 1982, n. 452, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 1) che e' soppresso, ai sensi dell'art. 1, comma 28, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, l'organo collegiale "Commissione consultiva centrale delle armi" di cui al presente articolo.

Testo vigente dal 15 novembre 1994

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 109/1982

    Questione infondata
    10 giugno 1982

    1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità Costituzionale dell'art. 2, terzo Comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sollevate, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalle ordinanze della Corte d'appello di Torino e del Tribunale di Sciacca; 2) dichiara non fondata la questione di legittimità Costituzionale dell'art. 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975,…

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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