Per effetto della legge n. 698 del 1975, concernente lo scioglimento dell'O.N.M.I., il rapporto di lavoro dei dipendenti della soppressa O.N.M.I. trasferiti ad altre Amministrazioni, non è cessato in conseguenza della soppressione dell'ente ma è continuato presso le Amministrazioni riceventi, sicché l'indennità di fine rapporto, a norma dell'art. 9, all'atto del trasferimento dei dipendenti, doveva essere non già a questi corrisposta ma versata agli Enti ed Istituti interessati, al fine di una liquidazione unica. Stante tale situazione, non può sussistere disparità di trattamento in danno di quanti proseguirono il rapporto di lavoro, per il fatto che dipendenti che si vogliono favoriti chiesero ed ottennero anticipazioni sulla indennità di buonuscita o conclusero il rapporto di lavoro prima della soppressione dell'O.N.M.I.. Ne' sono violati gli artt. 36 e 38 Cost. poiché nulla è sottratto ai lavoratori delle somme cui hanno diritto per il periodo di servizio prestato alle dipendenze dell'O.N.M.I., o l'art. 42 Cost. perché il rapporto tra ente pubblico e dipendenti non è inquadrabile nello schema della espropriazione per pubblico interesse. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 42 della Costituzione, dell'art. 9, ultimo comma, parte seconda della legge 23 dicembre 1975 n. 698, modificato dall'art. 5, legge 1 agosto 1977, n. 563).
Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 38 cost. · Art. 42 cost.