Il primo e secondo comma dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, sono sostituiti dal seguente: "Ai fini dell'assistenza malattia e del trattamento di fine servizio, il personale trasferito e' iscritto agli istituti od enti previsti per il personale delle amministrazioni riceventi". Al terzo comma dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, sono sostituite le parole "l'indennita' di buonuscita" con "il trattamento di fine servizio", "lo Stato o la regione" con le "amministrazioni riceventi" e "all'INADEL ed all'ENPAS" con "agli istituti o enti interessati".

Testo vigente dal 24 agosto 1977

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 513/1993

    Questione inammissibile
    31 dicembre 1993

    Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 9 della legge 23 dicembre 1975, n. 698 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia), e 4, commi 2, 3 e 4 (recte: artt. 2, 3 e 4) del regolamento del trattamento di quiescenza…

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 9 Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia · Art. 2 Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia

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  • Sentenza n. 280/1984

    Questione infondata
    12 dicembre 1984

    Per effetto della legge n. 698 del 1975, concernente lo scioglimento dell'O.N.M.I., il rapporto di lavoro dei dipendenti della soppressa O.N.M.I. trasferiti ad altre Amministrazioni, non è cessato in conseguenza della soppressione dell'ente ma è continuato presso le Amministrazioni riceventi, sicché l'indennità di fine rapporto, a norma dell'art. 9, all'atto del trasferimento dei dipendenti, doveva essere non già a questi corrisposta ma versata agli Enti ed Istituti interessati, al fine di una liquidazione unica. Stante tale situazione, non può sussistere disparità di trattamento in danno di quanti proseguirono il rapporto di lavoro, per il fatto che dipendenti che si vogliono favoriti chiesero ed ottennero anticipazioni sulla indennità di buonuscita o conclusero il rapporto di lavoro prima della soppressione dell'O.N.M.I.. Ne' sono violati gli artt. 36 e 38 Cost. poiché nulla è sottratto ai lavoratori delle somme cui hanno diritto per il periodo di servizio prestato alle dipendenze dell'O.N.M.I., o l'art. 42 Cost. perché il rapporto tra ente pubblico e dipendenti non è inquadrabile nello schema della espropriazione per pubblico interesse. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 42 della Costituzione, dell'art. 9, ultimo comma, parte seconda della legge 23 dicembre 1975 n. 698, modificato dall'art. 5, legge 1 agosto 1977, n. 563).

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 38 cost. · Art. 42 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:legge:1977-08-01;563~art5 · fonte su Normattiva