Il personale trasferito ai sensi della presente legge e' iscritto, ai fini del trattamento di pensione, alla CPDEL o alla CPS. Tutti i, servizi o periodi gia' riconosciuti utili ai fini dei preesistenti ordinamenti di quiescenza sono riconosciuti ai fini dei corrispondenti trattamenti di pensione e di previdenza della CPDEL o della CPS. I contributi relativi ai servizi o periodi di cui al precedente comma, versati all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti o nei fondi sostitutivi di detta assicurazione, ove costituiti, sono trasferiti nella cassa pensione dei dipendenti enti locali (CPDEL) o nella cassa previdenza sanitaria (CPS). Al personale trasferito allo Stato si applicano le disposizioni sul trattamento pensionistico stabilito per i dipendenti dello Stato dal testo unico 29 dicembre 1973, n. 1092. Per il periodo precedente al trasferimento e' effettuato il ricongiungimento dei servizi ai sensi dell'articolo 12 del predetto testo unico. ((Il personale dell'ente disciolto - quale che sia l'ente presso il quale viene trasferito - puo' optare per il mantenimento della posizione assicurativa gia' costituita. L'opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla comunicazione del provvedimento di trasferimento o entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge)).
Testo vigente dal 8 settembre 1977
