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[1]L'articolo 2 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e' sostituito dal seguente: "Art. 2. - Il patrimonio dell'istituto e' costituito:

  • a)dal fondo di dotazione conferito secondo le quote versate dai sottoindicati partecipanti:

[2]Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), ente fondatore; Banca nazionale del lavoro, ente fondatore; Cassa depositi e prestiti; Consorzio di credito per le opere pubbliche; Istituto nazionale delle assicurazioni; Monte dei Paschi di Siena; Istituto bancario S. Paolo di Torino; Banco di Napoli; Banco di Sicilia; Banco di Sardegna;

  • b)da un fondo di garanzia di lire 2.500 milioni conferito dal CONI;
  • c)dalla riserva ordinaria di cui all'articolo 13;
  • d)da eventuali riserve straordinarie. Il fondo di dotazione dell'Istituto puo' essere aumentato con versamenti di quote non inferiori a lire 2 miliardi conferite anche da altri partecipanti. Tanto i nuovi conferimenti quanto i trasferimenti delle quote gia' conferite devono essere approvati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto. Costituisce altresi' elemento patrimoniale dell'Istituto il versamento da parte del CONI dell'aliquota del 3 per cento calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496".

Testo in vigore dal 26 febbraio 1983 al 3 gennaio 1989

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urn:nir:stato:legge:1983-02-18;50~art1 · fonte su Normattiva