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All'articolo 7 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, sono apportate le modifiche di cui ai seguenti commi. Il primo comma e' sostituito dal seguente: "Ai proprietari degli immobili assoggettati alle limitazioni spetta un indennizzo annuo rapportato al doppio del reddito dominicale ed agrario dei terreni e del reddito dei fabbricati, quali valutati ai fini dell'imposizione sul reddito". Il quinto comma e' sostituito dal seguente: "I suddetti indennizzi sono corrisposti ai proprietari degli immobili su domanda degli stessi o degli interessati di cui al terzo comma, diretta al sindaco del comune ove esistono i beni soggetti a vincolo". Al sesto comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La domanda ha efficacia per tutto il periodo di validita' del decreto di imposizione della servitu'. L'autorita' militare determina le eventuali variazioni degli indennizzi conseguenti a modifiche delle condizioni di asservimento che possono sopravvenire nel quinquennio di validita' del decreto". All'undicesimo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' quanto previsto dal sesto comma del presente articolo". L'ultimo comma e' sostituito dal seguente: "Per il pagamento degli indennizzi previsti dal presente articolo si provvede mediante aperture di credito disposte a favore dei sindaci dei comuni nel cui territorio insistono le aree ammesse all'indennizzo, secondo le norme sulla contabilita' generale dello Stato".
Testo in vigore dal 8 maggio 1990 al 9 ottobre 2010
