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All'articolo 7 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, sono apportate le modifiche di cui ai seguenti commi. Il primo comma e' sostituito dal seguente: "Ai proprietari degli immobili assoggettati alle limitazioni spetta un indennizzo annuo rapportato al doppio del reddito dominicale ed agrario dei terreni e del reddito dei fabbricati, quali valutati ai fini dell'imposizione sul reddito". Il quinto comma e' sostituito dal seguente: "I suddetti indennizzi sono corrisposti ai proprietari degli immobili su domanda degli stessi o degli interessati di cui al terzo comma, diretta al sindaco del comune ove esistono i beni soggetti a vincolo". Al sesto comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La domanda ha efficacia per tutto il periodo di validita' del decreto di imposizione della servitu'. L'autorita' militare determina le eventuali variazioni degli indennizzi conseguenti a modifiche delle condizioni di asservimento che possono sopravvenire nel quinquennio di validita' del decreto". All'undicesimo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' quanto previsto dal sesto comma del presente articolo". L'ultimo comma e' sostituito dal seguente: "Per il pagamento degli indennizzi previsti dal presente articolo si provvede mediante aperture di credito disposte a favore dei sindaci dei comuni nel cui territorio insistono le aree ammesse all'indennizzo, secondo le norme sulla contabilita' generale dello Stato".

Testo in vigore dal 8 maggio 1990 al 9 ottobre 2010

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 390/2000

    Ha colpito questo articolo
    28 luglio 2000

    È costituzionalmente illegittimo l'art. 7 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, come modificato dall'art. 3 della legge 2 maggio 1990, n. 104, nella parte in cui, con riguardo alle limitazioni discendenti dalle "servitù militari", non prevede un indennizzo annuo differenziato per i terreni con preesistente destinazione edificatoria e non suscettibili di altra utilizzazione e rendita agraria. Nel caso di tali terreni, infatti, il criterio automatico di determinazione dell'indennizzo adottato dalla norma, basato sul valore della rendita catastale, che prescinde dal riferimento al valore venale del bene, si rivela del tutto inadeguato o addirittura mancante, potendo portare a valori di rendita insignificanti ed irrisori o addirittura a zero, trattandosi appunto di beni in tutto o in parte privi di rendita dominicale e agraria. La fissazione del concreto criterio correttivo specifico rientra peraltro, nel potere discrezionale del legislatore, il quale può adoperare un qualsiasi metodo e criterio che tenga conto anche della natura edificatoria dei terreni. Sul piano generale degli oneri derivanti dalle "servitù militari", problemi come quelli in esame, specie per le nuove installazioni, potranno essere ridotti attraverso la localizzazione delle opere ed impianti militari coordinata con i piani di assetto territoriale della regione e, in ogni modo, in caso di revisione quinquennale e di conferma della imposizione che renda impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto di proprietà sul bene, o su parte di esso, è offerta al proprietario la possibilità di eludere la espropriazione totale o parziale del bene stesso. - v. le sentenze n. 6/1996 e 179/1999. A.M.M.

    Art. 7 Nuova regolamentazione delle servitu' militari · Art. 3 Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernente nuova regolamentazione delle servitu' militari

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1990-05-02;104~art3 · fonte su Normattiva