La convenzione dovra' regolare:

  • a)il programma di costruzione delle autostrade concesse;
  • b)la procedura per l'accertamento della validita' tecnica della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori in corso di opera, nonche' per i collaudi provvisori e definitivi;
  • c)la erogazione del contributo con le modalita' previste dal successivo articolo 8;
  • d)l'assunzione da parte del concessionario di tutti gli oneri di costruzione nonche' di esercizio per tutta la durata della concessione;
  • e)la devoluzione degli introiti di gestione a favore del concessionario;
  • f)la nomina nel collegio dei sindaci di quattro membri designati rispettivamente dal Ministro per i lavori pubblici tra i funzionari dell'ANAS, dal Ministro per il tesoro, dal Ministro per il bilancio e la programmazione economica, dal Ministro per le partecipazioni statali. Presiedera' il collegio il sindaco designato dal Ministro per il tesoro;
  • g)le tariffe di pedaggio determinate con criteri omogenei per i diversi tipi di autostrade, con facolta' di arrotondamento in difetto per quelle ubicate nel sud d'Italia;
  • h)i casi in cui potranno essere apportati adeguamenti tariffari durante il periodo di concessione ed i criteri per la loro determinazione;
  • i)((LETTERA ABROGATA DALLA L. 24 DICEMBRE 1993, N. 537)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 1993, N. 537)).

Testo vigente dal 1 gennaio 1994

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urn:nir:stato:legge:1968-03-28;385~art5 · fonte su Normattiva