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La convenzione dovra' regolare:
- a)il programma di costruzione delle autostrade concesse;
- b)la procedura per l'accertamento della validita' tecnica della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori in corso di opera, nonche' per i collaudi provvisori e definitivi;
- c)la erogazione del contributo con le modalita' previste dal successivo articolo 8;
- d)l'assunzione da parte del concessionario di tutti gli oneri di costruzione nonche' di esercizio per tutta la durata della concessione;
- e)la devoluzione degli introiti di gestione a favore del concessionario;
- f)la nomina nel collegio dei sindaci di quattro membri designati rispettivamente dal Ministro per i lavori pubblici tra i funzionari dell'ANAS, dal Ministro per il tesoro, dal Ministro per il bilancio e la programmazione economica, dal Ministro per le partecipazioni statali. Presiedera' il collegio il sindaco designato dal Ministro per il tesoro;
- g)le tariffe di pedaggio determinate con criteri omogenei per i diversi tipi di autostrade, con facolta' di arrotondamento in difetto per quelle ubicate nel sud d'Italia;
- h)i casi in cui potranno essere apportati adeguamenti tariffari durante il periodo di concessione ed i criteri per la loro determinazione;
- i)la devoluzione al bilancio dello Stato degli utili di esercizio al netto dell'accantonamento per manutenzioni, riparazioni straordinarie, innovazioni, ammodernamenti e completamenti delle autostrade previste dall'articolo 16 della legge 24 luglio 1961, n. 729, e di quelle che saranno determinate ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, ed eccedenti l'assegnazione di un dividendo da stabilirsi annualmente con riferimento al capitale sociale della societa' concessionaria, dopo le assegnazioni a riserva legale, e comunque non superiore all'8 per cento del capitale stesso. L'ammontare dell'accantonamento annuo non potra' superare il 10 per cento degli introiti lordi annuali.
Testo in vigore dal 13 aprile 1968 al 1 gennaio 1994
